La notifica preliminare cantiere è la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve inviare all'ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti dall'art. 99 del D.Lgs 81/08: cantieri in cui opera più di un'impresa, anche non contemporaneamente, e cantieri con una sola impresa ma entità di lavoro pari o superiore a 200 uomini-giorno.
Quando è obbligatoria: i tre casi dell'art. 99
L'art. 99, comma 1, del D.Lgs 81/08 elenca tre situazioni. Prima: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea — cioè gli stessi cantieri in cui scatta l'obbligo del coordinatore per la sicurezza. Seconda: cantieri partiti con un'unica impresa ma che ricadono nel primo caso per effetto di varianti in corso d'opera — la classica seconda impresa chiamata a cantiere aperto. Terza: cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno. Gli uomini-giorno misurano l'entità presunta del lavoro: la somma delle giornate lavorative di tutte le persone previste. Esempio concreto: 4 operai per 60 giorni lavorativi fanno 240 uomini-giorno, quindi notifica obbligatoria anche con una sola impresa. Una ristrutturazione da 2 operai per 3 settimane (30 uomini-giorno), con una sola impresa, non la richiede.
Chi la invia e a chi
L'obbligo è del committente o, se nominato, del responsabile dei lavori: non dell'impresa. È un punto che ogni impresa edile dovrebbe però presidiare, perché un cantiere senza notifica quando era dovuta è un cantiere irregolare per tutti quelli che ci lavorano. I destinatari sono l'ASL competente per territorio e l'Ispettorato territoriale del lavoro, prima dell'inizio dei lavori. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere — di solito accanto al cartello lavori — e custodita a disposizione degli organi di vigilanza. Per gli appalti pubblici e i lavori con più imprese, la notifica viaggia insieme al resto del pacchetto documentale: PSC, POS delle imprese, DURC e idoneità tecnico-professionale.
Come si invia: i portali regionali
Oggi la trasmissione è telematica praticamente ovunque: quasi tutte le Regioni hanno un portale dedicato alle notifiche preliminari (in Lombardia il sistema GE.CA, altrove le piattaforme regionali per i cantieri), che smista in automatico la comunicazione ad ASL e Ispettorato. La compilazione online segue i campi dell'Allegato XII e rilascia una ricevuta con numero identificativo: conservala nel fascicolo di commessa, perché è la prova dell'adempimento e viene spesso richiesta per accedere ai portali bonus o nelle verifiche degli enti. Dove il portale non è ancora attivo, resta la trasmissione via PEC ai due enti. Il costo dell'invio è zero: la notifica è gratuita, servono solo dieci minuti e i dati giusti sotto mano.
Cosa contiene la notifica preliminare (Allegato XII D.Lgs 81/08)
- ✓Data della comunicazione e indirizzo esatto del cantiere
- ✓Committente (nome e indirizzo) ed eventuale responsabile dei lavori
- ✓Natura dell'opera: descrizione sintetica dell'intervento
- ✓Coordinatore per la sicurezza in progettazione e in esecuzione, se nominati
- ✓Data presunta di inizio dei lavori e durata presunta
- ✓Numero massimo presunto di lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere
- ✓Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi
- ✓Identificazione delle imprese già selezionate (ragione sociale, sede, codice fiscale)
- ✓Ammontare complessivo presunto dei lavori in euro
Aggiornamenti in corso d'opera
La notifica non è una foto scattata una volta sola: va aggiornata quando cambiano i dati rilevanti. I casi tipici sono l'ingresso di nuove imprese (compresi i subappaltatori non previsti all'inizio), la proroga significativa della durata, l'aumento dell'importo lavori. Il caso più delicato è il cantiere partito con una sola impresa e senza coordinatore che a metà lavori ne accoglie una seconda: lì scattano insieme la nomina del coordinatore per l'esecuzione, l'adeguamento documentale e la notifica (o il suo aggiornamento). Una buona gestione dei subappaltatori aiuta proprio qui: se sai in anticipo chi entrerà in cantiere e quando, l'aggiornamento della notifica diventa una pratica di dieci minuti invece di una corsa dell'ultimo momento.
Sanzioni e conseguenze pratiche
Per il committente o il responsabile dei lavori che omette la notifica quando dovuta, il D.Lgs 81/08 (art. 157) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €. Il numero da solo non racconta il danno vero: la notifica mancante emerge quasi sempre durante un'ispezione o dopo un infortunio, cioè nei momenti peggiori, e trascina verifiche su coordinatore, PSC, POS, DURC e congruità della manodopera. In più, la copia della notifica è richiesta in pratiche e piattaforme (bonus fiscali, portali degli enti): scoprire a consuntivo che manca significa bloccare pratiche e pagamenti. La regola d'oro per l'impresa: prima di aprire qualsiasi cantiere con più imprese o sopra i 200 uomini-giorno, chiedi al committente copia della notifica e mettila nel fascicolo di commessa.
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Quando è obbligatoria la notifica preliminare?
Nei casi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08: cantieri con più imprese esecutrici anche non contemporanee, cantieri che finiscono in quella situazione per varianti in corso d'opera, e cantieri con un'unica impresa ma entità presunta pari o superiore a 200 uomini-giorno. Per una ristrutturazione con una sola impresa sotto quella soglia, la notifica non serve.
Chi deve inviare la notifica preliminare?
Il committente o, se nominato, il responsabile dei lavori: non l'impresa esecutrice. L'impresa fa però bene a pretenderne copia prima di iniziare, perché lavorare in un cantiere privo di notifica obbligatoria espone tutti a verifiche e contestazioni. La copia va anche affissa in cantiere in modo visibile e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.
Come si calcolano gli uomini-giorno?
Si stima l'entità del lavoro sommando le giornate lavorative presunte di tutte le persone impiegate: numero medio di lavoratori moltiplicato per i giorni lavorativi previsti. Esempio: 4 operai per 60 giorni = 240 uomini-giorno, sopra la soglia di 200 e quindi con obbligo di notifica anche con una sola impresa. Nel dubbio conviene stimare in modo realistico, non ottimistico.
Come si invia la notifica preliminare?
Tramite i portali telematici regionali dedicati ai cantieri, che trasmettono in automatico ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoro e rilasciano una ricevuta con numero identificativo; dove il portale non c'è, via PEC ai due enti. L'invio è gratuito. La ricevuta va conservata nel fascicolo di commessa: viene richiesta in molte pratiche, bonus fiscali compresi.
Cosa succede se entra una seconda impresa a cantiere già aperto?
Il cantiere ricade nel caso dell'art. 90: il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (se non c'era), far predisporre il PSC e inviare o aggiornare la notifica preliminare. Succede spesso con i subappalti decisi in corsa: pianificare in anticipo chi entrerà in cantiere evita di trovarsi con lavori formalmente irregolari da un giorno all'altro.
Quali sanzioni rischia chi non invia la notifica?
Il committente o responsabile dei lavori rischia la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € prevista dall'art. 157 del D.Lgs 81/08. Il danno maggiore è indiretto: la mancanza emerge in ispezioni o dopo infortuni e innesca controlli a catena su coordinatore, piani di sicurezza, DURC e presenze, oltre a bloccare le pratiche che richiedono copia della notifica.
Florin Andriciuc
Founder & CEO
Esperto di gestione aziendale per imprese edili italiane. Fondatore di Edilizia in Cloud, la piattaforma gestionale dedicata al settore delle costruzioni.


